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Povero Giovanni Scialpi, si trova in ospedale per un intervento ma il “marito” Roberto – riferisce il Corriere.it – «non può assisterlo». Come mai? «Per la sanità e per lo Stato sono un perfetto sconosciuto» lamenta su internet, chiedendo una rapida approvazione della legge sulle unioni civili, l’uomo a cui sarebbe impedita l’assistenza dell’amato ricoverato. Una vicenda che, se fosse vera in questi termini, potrebbe indignare; tuttavia il condizionale qui è d’obbligo dal momento che un dubbio ci assale: quale sarebbe la Legge dello Stato Italiano che ora sta impedendo a Roberto di assistere Gianni? Nel breve articolo del Corriere.it – stranamente – non si fa riferimento alcuno alla spietata norma in nome della quale una struttura ospedaliera, oggi, potrebbe impedire ad un convivente di stare vicino alla persona amata.

C’è di più: dando un’occhiata a quanto prevede il nostro ordinamento, non solo non si trova la Legge che negherebbe al cantante Scialpi il diritto di farsi assistere dal partner, ma si trovano disposizioni molto chiare rispetto non già alla possibilità bensì all’obbligo di informazione da parte dei medici per eventuali trapianti al convivente (art. 3 L. n. 91 1999), nonché ai permessi retribuiti per decesso o per grave infermità cui un convivente anche dello stesso sesso ha diritto (art. 4 L.n. 53 2000). Ora, possibile che la Legge da un lato obblighi i medici ad interfacciarsi – in casi gravi, come sono i trapianti – coi conviventi e dall’altro cacci questi ultimi fuori dall’ospedale? E i medici dove diamine dovrebbero informare una persona dell’eventuale trapianto del convivente? Al bar? Nel parcheggio del nosocomio? Su Skype? Qualcosa, evidentemente, non torna.

E poiché le Leggi poc’anzi ricordate – in particolare la n.91 del 1999 – sono chiare e individuate, mentre quanto mai misteriosa risulta quella che sciaguratamente impedirebbe al convivente di prestare assistenza ospedaliera al proprio partner, il dubbio che quest’ultima non esista neppure, a questo punto, per un elementare ragionamento logico, viene. Tanto più, dulcis in fundo, che se si va a leggere l’ultimo Disegno di legge sulle unioni civili – il cosiddetto Cirinnà bis – laddove questo regolamenta la reciproca assistenza (art. 12) non si rintraccia, neppure qui, l’ombra di una disposizione che sarebbe da abrogare. Insomma, il diabolico divieto che impedirebbe ad un convivente di prestare assistenza all’altro – posto che non si ha notizia di mariti o mogli cui venga intimato, per poter visitare il coniuge, di esibire prima il certificato di matrimonio – sembrerebbe avere un sapore inconfondibile: quello della bufala.

giulianoguzzo.com

PS. Un’amica giurista, l’avvocato Monica Boccardi, ha scritto a questo intervento un commento molto chiaro ed utile, che riporto integralmente: «Nella realtà giuridica, la normativa di riferimento è la legge sulla privacy. Ma nel caso di un ricoverato che non sia giunto in coma, la prima cosa che fanno i medici è proporre al paziente la compilazione di un’autorizzazione relativa alla possibilità di comunicazione dei dati con l’indicazione della o delle persone a cui possono essere date informazioni sulla sua salute.
La normativa che richiama l’ottimo Giuliano Guzzo, copre invece l’ipotesi in cui il paziente sia in coma irreversibile e quindi il consenso alla donazione di organi debba essere rivolta ai più prossimi parenti o al convivente.
Ma vi è di più: La persona ricoverata in ospedale ha DIRITTO a ricevere visite ed assistenza dalle persone che preferisce, siano esse parenti od amici e quindi anche il convivente.
Solo se versa in stato di incoscienza e non può quindi esprimere la sua volontà potrebbe sorgere qualche problema.
Il convivente (dello stesso o di diverso sesso) potrebbe ad esempio non riuscire ad avere informazioni sulle condizioni del compagno o incontrare difficoltà a visitarlo e assisterlo. Il problema può essere risolto con una dichiarazione autenticata dal notaio, fatta quando si è capaci di intendere e volere, nella quale si esprime la volontà di essere assistito dal proprio compagno e si autorizzano i sanitari a fornire allo stesso le informazioni sul decorso della malattia. Infatti, ai sensi dell’art. 82 della legge n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è espressamente previsto che si possa delegare un terzo ad acquisire i dati personali relativi alla propria salute (estratto da Vivere Insieme Diritti e Doveri dei conviventi a cura di FEDERNOTAI).
L’autorizzazione sottoscritta dal paziente, ovviamente, riguarda anche l’accesso alla stanza e alla cura del paziente ricoverato. In conseguenza di questo, è evidente che le ipotesi sono solo due: o Scialpi ha negato l’accesso al suo convivente oppure “qualcuno” sta dicendo cose non vere…Lo scopo è evidente…
».

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